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Arrivano le istruzioni Inps per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega sull’assegno unico e universale.

Le richieste potranno essere effettuate a partire dal prossimo 1° luglio dal genitore richiedente entro il 31 dicembre 2021.

L’assegno unico nella sua misura ponte (in attesa che diventi universale a partire dal prossimo anno) ha lo scopo di dare un sostegno a chi non l’ha mai avuto finora, ovvero lavoratori autonomi e disoccupati esclusi dagli assegni al nucleo familiare.

Assegno unico, come fare domanda

La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
  • Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile online la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Assegno unico, procedura semplificata

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha annunciato in audizione alla commissione Lavoro del Senato che ci sarà “una procedura semplificata”: basteranno soltanto il codice fiscale e l’Iban (gli altri dati saranno recuperati automaticamente dai sistemi informatici).

Per presentare le domande c’è tempo fino alla fine dell’anno. Ma con una specifica importante: per quanto riguarda le domande, ha inoltre spiegato il presidente dell’Inps, quelle che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 danno diritto al riconoscimento degli arretrati a partire dal primo luglio; chi la presenterà dopo il 30 settembre riceverà gli importi cui ha diritto a partire dal mese di presentazione della domanda.

Assegno unico, i requisiti

L’assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, in presenza dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico fino a 18 anni;
  • essere residente in Italia da almeno due anni anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale;
  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Assegno unico, gli importi

L’assegno ponte è legato a limiti di reddito ben precisi: almeno in questa fase, chi ha un’Isee superiore ai 50 mila euro è escluso dal beneficio. L’importo dell’assegno unico per i figli dipende dal numero di figli e alla situazione economica della famiglia certificata con l’Isee, cala al crescere dell’Isee e si azzera oltre i 50mila euro.

Gli importi sono dettagliati nella tabella contenuta nell’Allegato 1 del decreto. Il beneficio medio è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

Ad esempio:

per ciascun figlio, nel caso di Isee fino a 7mila euro, si avrà diritto a un assegno di 167,5 euro a figlio al mese per ciascun figlio; dimezzato a 83,50 euro al mese a figlio intorno ai 15 mila euro di Isee; fino a 30 euro al mese per figlio con Isee intorno ai 40 mila euro; stabile a 30 euro fino a 50 mila euro di Isee, valore oltre il quale si annullano.

Ogni importo è riferito a un solo figlio, dunque l’importo finale che forma l’assegno è dato dall’importo a cui si ha diritto moltiplicato per il numero dei figli.

Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati nei seguenti casi:

  • famiglie con 3 o più figli: in questo caso gli importi per figlio sono maggiorati del 30%. L’importo massimo, corrispondente a livelli di Isee inferiori a 7 mila euro, passa ad esempio da 167,5 euro a circa 218 euro a figlio al mese;
  • figli con disabilità: in questo caso l’importo mensile per figlio è maggiorato di 50 euro. Quindi, per livelli di Isee inferiori a 7mila euro l’importo mensile per figlio disabile è pari a 217,5 euro nel caso di nuclei con 1 o 2 figli e a 268 euro nel caso di nuclei con 3 o più figli.

Assegno unico compatibile col Reddito di cittadinanza

Il messaggio Inps spiega che l’assegno ponte è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con altre misure regionali per figli a carico. Nello specifico, sono compatibili anche le seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; assegni familiari.

La misura, tuttavia, non è compatibile con l’assegno al nucleo famigliare.